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Justice

L'oltraggio a pubblico ufficiale, reato in continua evoluzione anche in ragione della tutela

effettiva del cittadino e della sua libertà di espressione: il rilievo in materia della norma dell'art. 131 bis c.p.   

12 OTTOBRE 2021

L'introduzione dell'art. 341 bis c.p. ha conferito al reato di oltraggio a pubblico ufficiale una nuova dimensione connotativa sia con riferimento ai presupposti sia avuto riguardo alla tutela dei beni giuridici protetti.
Siamo, infatti, dinanzi ad una natura plurioffensiva del delitto in quanto non è più la lesione in se dell'onore e della reputazione del pubblico ufficiale che si vuole salvaguardare, bensì la conoscenza di tale violazione da parte di un contesto soggettivo allargato a più persone presenti al momento dell'azione da compiersi in ambito spaziale specificato come luogo pubblico o aperto al pubblico o in contestualità con il compimento dell'atto dell'Ufficio ed a causa o nell'esercizio della funzione pubblica (Cass.Pen.Sez.V Sent. n.15637/2014).
La giurisprudenza più recente circa il concetto di presupposto nella necessaria presenza di almeno due persone ai fini dell'integrazione del fatto tipico è giunta ritenere che le due persone presenti non debbano essere pubblici ufficiali coinvolti e presenti a qualunque titolo al fatto contestato (Cass. Pen. Sez. VI  Sent. n.30136/2021).
Ma la connotazione della fattispecie si presta a numerose interpretazioni anche suggestive circa il carattere offensivo delle frasi proferite dall'autore del reato con riguardo al contesto in cui avviene l'azione.
Un correttivo efficace verso soluzioni contrastanti con i valori costituzionali che hanno portato all'abolizione della originaria configurazione del reato di cui all'art. 341 c.p. può provenire da un corretto uso dell'esclusione della punibilità del fatto per sua obiettiva tenuità di cui all'art. 131bis c.p. introdotta dal ns. codice dall'art. 1 comma I della legge n. 67/2014.
In tal senso il ns. studio ha ottenuto una recente sentenza del Tribunale Penale di Lecce che ha ritenuto l'offesa proferita da un calciatore professionista a dei poliziotti fatto non punibile per particolare tenuità .(Trib.Pen. Lecce Sent. n. 2358/2021).
Il Giudice ha contestualizzato il fatto contestato; l'ha inserito in un clima concitato derivane da una partita di calcio molto tesa in quanto era in gioco la retrocessione delle due squadre e ha valutato l'episodio come del tutto isolato ed estemporaneo, determinato dalle contingenze del caso concreto.
L'attento Giudice ha poi sindacato la natura dell' espressione ritenuta offensiva ritenendola di uso comune e denotante un senso di frustrazione.
Ha poi, da ultimo, affermato che la condotta dell'imputato  non  era abituale ma estemporanea e quindi che abbia recato un danno minimo ai pubblici ufficiali.
Tali sentenze consentono ancora di mitigare la portata notevolmente grave della norma incriminatoria rispetto a fattispecie minime in cui tutti i cittadini possono trovarsi ed in questo senso  la Giustizia diventa equa e valuta la “schuld” cioè la responsabilità del diritto punitivo tedesco  in termini attenti e ragionevoli  cosicché  il principio dello “straftrecht” sia rispettato “non esiste nessun fatto se non c'è una verità processuale”.
Avv. Giorgio Rainò

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